Patente nautica: ecco come conseguirla in pochi giorni

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La patente nautica è un’abilitazione al comando necessario per la maggior parte dei diportisti che possiedono una barca a vela o a motore.

Patente nautica – Green Pearl Yachting

Il titolo è obbligatorio in molti paesi europei per la conduzione delle imbarcazioni, siano esse dotate di motore fuoribordo o entrobordo.

Tenendo sempre presente che a bordo delle unità da diporto, vigono le leggi di bandiera del paese in cui è iscritta l’imbarcazione, vien di logica che gli italiani possono comandare unità da diporto di bandiera dei paesi dell’Unione Europea, essendo venuti meno i vincoli che lo vietavano (dal 1993 si può navigare su un’imbarcazione battente bandiera estera con la piena integrazione del mercato comune).

Questo articolo vuole darvi alcune informazioni necessarie per poter condurre alcuni tipi di natanti e imbarcazioni in Unione Europea e nel mondo.

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Sappiamo bene che la patente nautica in Italia è un crogiolo di leggi, ostacoli e burocrazia, la domanda fondante è: si può ottenere la patente nautica in maniera facile, economica e divertente?

La risposta è sì! Ed è proprio il caso della Repubblica di Slovenia, direttamente confinante con l’Italia, in cui esiste una patente nautica unica che equivale alla patente senza alcun limite dalla costa italiana.

La Green Pearl Yachting di Tomi Davidović organizza dei corsi per il conseguimento della patente nautica slovena, aperti a tutti i cittadini residenti in Unione Europea.

Di particolare interesse il corso riservato ai cittadini italiani, della durata di 5 giorni, si svolge interamente in lingua italiana nella bella cittadina di Capodistria, e si rivela una ottima occasione per unire una minivacanza in Istria al corso patente. Ma quali sono le condizioni e quanto costa?

Il programma prevede:

Giorno 1.  Sera, arrivo dei candidati

Giorno 2.  Mattina, dalle 9.00 alle 12.00 corso di teoria – Pausa pranzo – dalle ore 14.00 alle 18.00 corso di teoria.

Giorno 3. Mattina, dalle 9.00 alle 11.30 corso di teoria – Pausa pranzo – dalle 13.00 alle 20.00 − Pratica in mare a bordo di una barca a vela

Giorno 4.  Giorno libero, utile per la preparazione ai quiz

Giorno 5. Mattina, esami presso la capitaneria di porto di Capodistria

Green Pearl Yachting

Il costo del pacchetto è di € 600 comprensivo di 4 notti in ostello, 3 pranzi in ristorante nelle giornate di lezione, corso di teoria, corso pratico in mare e costi amministrativi per il sostenimento dell’esame. Il costo è vantaggioso soprattutto se confrontato ai circa mille euro per conseguire la patente nautica in Italia, escluso vitto ed alloggio.

Il costo del pacchetto è disponibile con altre opzioni: 500 euro (escluso alloggio) e 720 euro con pernottamento in hotel 3 stelle (camera singola con incluso tassa turistica e colazione).

E per chi non potesse star via tanti giorni? La Green Pearl Yachting ha in Italia una serie di istruttori abilitati a effettuare i corsi, e sarà sufficiente recarsi a Capodistria solo per dare l’esame in giornata.

I corsi per conseguire la patente nautica slovena con la Green Pearl Yachting prenderanno avvio nel mese di ottobre 2019, si consiglia la prenotazione per ovvie ragioni logistiche.

 

Calendario esami 2019/2020

Ottobre 2019: da martedì 15 a sabato 19 (posti disponibili 0)

Novembre 2019: da sabato 9 a mercoledì 13 (posti disponibili 0)

Marzo 2020: da sabato 7 a mercoledì 11 (iscritti: 8 – posti disponibili 10)

Aprile 2020:  coming soon

 

Written by Claudio Fadda

 

Info

Immatricolazione delle imbarcazioni in Europa

 

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39 pensieri su “Patente nautica: ecco come conseguirla in pochi giorni

  1. Scusate, ma che validità avrà una patente nautica slovena per un italiano?
    Nulla credo, così come quella croata

    Studiate che in mare non si scherza e qualcosa bisogna quantomeno sapere
    Buon Vento

  2. Buon giorno Marco,
    chi le scrive, è l’autore dell’articolo, e oltre ad aver scritto l’articolo, l’autore è un Master of Yachts 500Gt.
    La patente nautica rilasciata dalla Repubblica di Slovenia, salvo alcune limitazioni vale in tutto il mondo se si naviga sotto bandiera slovena, indifferentemente dalla cittadinanza del titolare della patente. Allo stesso modo, i miei titoli commerciali valgono in tutto il mondo.
    La patente nautica slovena non è riconosciuta se si naviga in acque italiane sotto bandiera italiana, ma essendoci una minoranza italiana in Istria, il Corpo delle Capitanerie di Porto della Repubblica di Slovenia ha fatto regolare domanda al Parlamento Italiano e al Corpo delle Capitanerie di Porto Italiane per il reciproco riconoscimento dei titoli di abilitazione al comando.
    Le ricordo inoltre che la validità della patente nautica italiana è molto relativa, in quanto, come riportato sulla patente, questa abilita al comando (ossia da licenza di…) ma non certifica alcuna competenza acquisita. Questo è uno dei motivi per cui i professionisti, quelli veri, prendono il Master of Yacht e certificando il proprio miliage, anzichè attendere 10 anni di patente nautica italiana senza limiti per poter conseguire d’ufficio la patente di abilitazione per navi da diporto senza alcun esame ne corso.

    Un cordiale saluto

    Comandante Claudio Fadda

  3. Caro Comandante Fadda,
    la legislazione italiana in materia è CHIARISSIMA: il cittadino italiano residente in Italia conduce imbarcazioni comunitarie SOLO AVENDO PATENTE ITALIANA PER LA NAVIGAZIONE IN ATTO.
    MI SCUSI, ma il resto è marketing.

  4. Caro Comandante Fadda, La invito a leggere il Decreto 29 luglio 2008, n.146 ed in particolare l’art.34.
    Scoprirà così che per i cittadini italiani residenti in Italia l’obbligo di patente ESISTE SEMPRE E COMUNQUE, indipendentemente dalla “bandiera” della imbarcazione condotta.
    Spero abbia studiato meglio le RIPAM….

  5. Gentile sig. Cravenna, ovviamente per i natanti e le imbarcazioni italiane è d’obbligo la patente italiana, e non mi pare di aver mai detto il contrario.Ricordandole che la normativa italiana sul diporto si rifà ai registri del diporto italiani (RID), e non stranieri, le riporto paro paro l’articolo 34 che lei cita: come può lei stesso leggere, la legge parla chiaro al comma 2 e 3 dell’articolo, il quale specifica che a bordo di unità battenti bandiera straniera vigono le leggi di bandiera. Le ricordo che ogni cittadino europeo è libero di iscrivere la propria imbarcazione nei Paesi dell’Aquis di Schengen, e di navigare entro i confini UE ed extra UE sotto bandiera europea. A questo può tranquillamente affiancare una, due o più patenti di diversi stati europei e non. Questo non le impedirà quindi di comandare una unità battente bandiera Slovena con una patente nautica rilasciata dalla Repubblica Slovena, anche in acque italiane essendo perfettamente in regola con le leggi Italiane ed Europee.
    Un cordiale saluto.

    Art. 34.
    Comando di unita’ da diporto da parte di stranieri in acque territoriali italiane
    1. Gli stranieri e i cittadini italiani residenti all’estero, muniti di un titolo di
    abilitazione o documento riconosciuto equipollente dallo Stato di appartenenza o,
    rispettivamente, di residenza, possono comandare, purche’ a titolo gratuito, imbarcazioni
    e navi da diporto iscritte nei registri di cui all’articolo 15 del codice e natanti da diporto
    di cui all’articolo 27 del codice entro i limiti dell’abilitazione medesima. Il titolo o
    documento deve essere tenuto a bordo.
    2. Per gli stranieri ed i cittadini italiani residenti all’estero che comandano imbarcazioni
    e navi da diporto iscritte in registri stranieri, l’obbligo di patente nautica e’ regolato dalla
    legge dello Stato di bandiera dell’unita’.
    3. Per i cittadini di Stati membri dell’Unione europea si prescinde dall’obbligo del titolo
    per comandare le unita’ da diporto di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo,
    qualora esibiscano una dichiarazione rilasciata dalle proprie autorita’ da cui risulti che
    la legislazione, rispettivamente, del Paese di provenienza del soggetto o dello Stato
    di bandiera dell’unita’ non prevede il rilascio di alcun titolo di abilitazione.

    quì il link al sito ministeriale.

    http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/2016-10/Decreto_Ministeriale_numero_146_29-07-2008_all_1.pdf

  6. L’art.34 distingue tra cittadini stranieri e cittadini italiani residenti all’estero E cittadini italiani residenti in Italia. Questi ultimi sono soggetti alle leggi italuane in materia di patente nautica.
    Il fatto di avere imbarcazione registrata in altro paese dell’UE nulla c’entra con la patente. Equo? “Giusto”? Dipende dai punti di vista.
    Ma LEGITTIMO e LEGALE? Certamente si.
    E illudere degli utenti italiani residenti in Italia che con la patente slovena si possa navigare in acque italiane è cosa “poco commendevole”, per usare un eufemismo. Per non parlare di aspetti assicurativi, civili e penali.

  7. Assolutamente no, l’articolo 34 non fa alcuna menzione di cittadini italiani residenti in italia e di patente nautica italiana.

    Per quanto concerne la legislazione italiana in ambito di patenti nautiche:

    Decreto_Ministeriale_numero_146_29-07-2008:

    TITOLO II
    Disciplina delle patenti nautiche
    Capo I
    Disposizioni generali

    Art. 25.
    Patenti di categoria A
    1. Le patenti di categoria A abilitano al comando e alla condotta dei natanti e delle
    imbarcazioni da diporto per le seguenti specie di navigazione:
    a) entro dodici miglia dalla costa;
    b) senza alcun limite dalla costa.
    2. Le patenti di cui al comma 1 abilitano al comando ed alla condotta delle unita’ a
    motore, di quelle a vela e di quelle a propulsione mista.
    3. A richiesta dell’interessato, le patenti di cui al comma 1 possono essere rilasciate
    per il comando e la condotta delle sole unita’ a motore. Sono considerate a motore quelle
    unita’ in cui il rapporto tra la superficie velica in metri quadrati di tutte le vele che
    possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature
    fisse, compresi l’eventuale fiocco genoa e le vele di strallo, escluso lo spinnaker, e la
    potenza del motore in cavalli o in kilowatt e’ inferiore, rispettivamente, a 1 o a 1,36.

    Art. 26.
    Patenti di categoria B
    1. Le patenti di categoria B abilitano al comando delle navi da diporto.
    2. Coloro che sono in possesso della patente per nave da diporto possono comandare e
    condurre anche unita’ da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri a motore, a vela
    e a propulsione mista.

    Art. 27.
    Patenti di categoria C
    1. Le patenti di categoria C abilitano alla direzione nautica di unita’ da diporto di
    lunghezza pari o inferiore a 24 metri, ove sia presente a bordo almeno un’altra persona
    in qualita’ di ospite di eta’ non inferiore ai 18 anni, idonea a svolgere le funzioni manuali
    necessarie per la conduzione del mezzo e la salvaguardia della vita umana in mare,
    sempre che l’unita’ sia munita di dispositivo elettronico in grado di consentire, in caso
    di caduta in mare, oltre all’individuazione della persona, la disattivazione del pilota
    automatico e l’arresto dei motori.
    2. Le patenti di categoria C sono rilasciate esclusivamente a soggetti portatori delle
    patologie indicate nell’allegato I, paragrafo 2.
    3. Le patenti di cui al comma 1 sono assoggettate alla disciplina prevista per le patenti di
    categoria A.

    Art. 38.
    Termine di validita’ delle patenti
    1. La patente nautica ha validita’ di dieci anni dalla data di rilascio o di convalida.
    La durata e’ ridotta a cinque anni per coloro che al momento del rilascio o della
    convalida hanno compiuto il sessantesimo anno di eta’.
    2. La validita’ delle patenti di categoria C e’ limitata ad un periodo piu’ breve
    conformemente alle prescrizioni del certificato rilasciato dalla commissione medica locale.
    3. La richiesta di convalida della patente puo’ essere effettuata anche successivamente
    alla scadenza ed in tal caso il termine di validita’ decorre dalla data di convalida.
    4. Le patenti nautiche deteriorate o illeggibili sono sostituite.

    Le ricordo inoltre che in ambito internazionale il diritto del mare è regolamentato a livello internazionale dalla Convenzione di Montego Bay (UNCLOS)

    che può consultare quì:

    http://www.ibneditore.it/wp-content/uploads/_mat_online/DirittoMarittimo/Convenzione_Diritti1982.pdf

    In particolare, agli articoli 91 e 92 della UNCLOS, che le cito per intero:

    Articolo 91
    Nazionalità delle navi
    1. Ogni Stato stabilisce le condizioni che regolamentano la concessione alle navi
    della sua nazionalità, dell’immatricolazione nel suo territorio, del diritto di battere la
    sua bandiera. Le navi hanno la nazionalità dello Stato di cui sono autorizzate a battere
    bandiera. Fra lo Stato e la nave deve esistere un legame effettivo.
    2. Ogni Stato rilascia alle navi alle quali ha concesso il diritto di battere la sua
    bandiera, i relativi documenti.
    Articolo 92
    Posizione giuridica delle navi
    1. Le navi battono la bandiera di un solo Stato e, salvo casi eccezionali
    specificamente previsti da trattati internazionali o dalla presente Convenzione,
    nell’alto mare sono sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva.
    Una nave non può cambiare bandiera durante una traversata o durante uno scalo in un
    porto, a meno che non si verifichi un effettivo trasferimento di proprietà o di
    immatricolazione.
    2. Una nave che navighi sotto le bandiere di due o più Stati impiegandole secondo
    convenienza, non può rivendicare nessuna delle nazionalità in questione nei confronti
    di altri Stati, e può essere assimilata a una nave priva di nazionalità.

    Articolo 97
    Giurisdizione penale in materia di abbordi o di qualunque altro incidente di
    navigazione
    1. In caso di abbordo o di qualunque altro incidente di navigazione nell’alto mare, che
    implichi la responsabilità penale o disciplinare del comandante della nave o di
    qualunque altro membro dell’equipaggio, non possono essere intraprese azioni penali
    o disciplinari contro tali persone, se non da parte delle autorità giurisdizionali o
    amministrative dello Stato di bandiera o dello Stato di cui tali persone hanno la
    cittadinanza.
    2. In ambito disciplinare, lo Stato che ha rilasciato la patente di capitano o un’idoneità
    o licenza, è il solo competente, dopo aver celebrato un regolare processo, a disporre il
    ritiro di tali documenti, anche nel caso che il titolare non sia cittadino dello Stato che
    li ha rilasciati.
    3. Il fermo o il sequestro della nave, anche se adottati come misure cautelari nel corso
    dell’istruttoria, non possono essere disposti da nessuna Autorità che non sia lo Stato di
    bandiera.

    Adesso, la invito cortesemente a spulciarsi gli articoli di legge, a citare la norma e validare quanto lei afferma.
    Un cordiale saluto.

  8. Per chiarezza: all’articolo 34 del DM146 si cita

    Art. 34.
    Comando di unita’ da diporto da parte di stranieri in acque territoriali italiane
    1. Gli stranieri e i cittadini italiani residenti all’estero, muniti di un titolo di
    abilitazione o documento riconosciuto equipollente dallo Stato di appartenenza o,
    rispettivamente, di residenza, possono comandare, purche’ a titolo gratuito, imbarcazioni
    e navi da diporto iscritte nei registri di cui all’articolo 15 del codiceArt. 34.
    Comando di unita’ da diporto da parte di stranieri in acque territoriali italiane
    1. Gli stranieri e i cittadini italiani residenti all’estero, muniti di un titolo di
    abilitazione o documento riconosciuto equipollente dallo Stato di appartenenza o,
    rispettivamente, di residenza, possono comandare, purche’ a titolo gratuito, imbarcazioni
    e navi da diporto iscritte nei registri di cui all’articolo 15 del codice (…)

    Quell'”iscritte nei registri”, significa iscritte al RID italiano, ossia battenti bandiera italiana.

  9. La Norma non fa esplicito riferimento ai cittadini italiani in quanto tratta DELLE ECCEZIONI all’OBBLIGO GENERALE di condurre imbarcazioni dotati di Patente.
    Lascio a qualche Suo sventurato Cliente Italiano e Sloveno-Patentato riportarle il verbale da parte di C.dP., G.d.F. ecc. con cui lo denunceranno per GUIDA SENZA PATENTE.

  10. Guardi, ho invitato a intervenire nella discussione sia la Capitaneria di porto Slovena, che quella Italiana, per derimere la situazione.

  11. Spettabili Signori,

    Nel riferimento del caso della patente nautica Slovena,come ufficiale della Capitaneria di porto Slovena vi do la seguente spiegazione.
    Art. 4 del codice marittimo Sloveno 144 c’è scritto che ogni cittadino Europeo può ottenere la patente nautica Slovena e condurre una imbarcazione sotto la bandiera Slovena, perché a bordo valgono le leggi Slovene!
    Lo conferma anche la Capitaneria di porto di Trieste con la signora Elisabetta Bolognini
    Il codice italiano art. 34 si applica solo se un Italiano ha la patente nautica Slovena e la sua barca batte bandiera Italiana, dunque solo in questo caso la patente Slovena non sarebbe valida. Comunque lo stesso articolo non vale se per esempio un cittadino Italiano residente in Slovenia ottiene la patente nautica Slovena può condurre la barca con bandiera Italiana! Anche questo lo conferma la signora della capitaneria di Trieste. E per concludere, anche un italiano può con la patente Italiana condurre una barca battente bandiera Slovena. Per ulteriori informazioni siamo disponibili al email della capitaneria: tomi.davidovic@gov.si

  12. Grazie Sig. Davidovic.
    È esattamente quanto sostenevo io MA con una differenza: il cittadino italiano in acque italiane QUALUNQUE sia la bandiera comunitaria dell’imbarcazione è tenuto (se sussistono le condizioni di navigazione)ad avere la patente nautica italiana.
    Più che la Caputaneria di Porto di Trieste, è il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie Di Porto l’unica fonte di una interpretazione autentica e, a mia conoscenza, essa è restrittiva.
    Basti pensare alla condizione dei 2.000 circa italiani con barca registrata in Belgio che, secondo la vostra interpretazione, sarebbero liberi navigare senza patente….
    La cosa personalmente non mi tocca in quanto “belga” dal 2.014, ho conseguiti la v/m s/l nel 1.986.

  13. Quindi tutti e tre stavamo sostenendo la stessa cosa.

    La Capitaneria di Porto di Trieste, nella persona del Tenente di Vascello Bolognini, si rifà al Comando Generale delle Capitanerie di Porto, al DM 146 del 2008 e alle convenzioni UNCLOS che già le avevo citato.

    L’interpretazione sulla bandiera Belga la sta dando lei, in ogni caso in Italia non è obbligatoria la patente entro le 6 miglia dalla costa ed entro i 24 metri, se la motorizzazione non supera i 30 kW (pari a 40.8 Cv) e, comunque, con cilindrata non superiore a 750 cc, se a carburazione a due tempi o a 1000 cc, se a carburazione a 4 tempi fuoribordo, o se a iniezione diretta; o a 1300 cc, se a carburazione a 4 tempi entrobordo o a 2000 cc, se a motore diese, si può condurre l’imbarcazione senza patente anche in Italia, a prescindere dalla bandiera che batte.

    Ove la patente sia richiesta per la tipologia di imbarcazione, in Italia è previsto l’obbligo di patente (così come in altri stati europei. Quindi i circa 2000 italiani che lei cita, se residenti in Italia e se previsto devono avere la patente nautica. Se il Belgio non la prevede, occorre conseguire quella italiana per navigare in Italia, ma se il cittadino italiano è residente in Belgio, non è obbligato ad averla, e ci si rifà al sopra citato articolo 34.

    il “.” decimale si usa in numerazione, nelle date si scrive per esteso. Se lei scrive 2.014, le rispondo che nell’anno del Signore 2 giorno 14 del mese di gennaio, secondo il calendadio Gregoriano, lei non era nato, e neanche il Regno del Belgio ed i suoi registri navali.

  14. La questione controversa è semplicissima:
    “Il cittadino italiano residente in Italia, al comando di una imbarcazione battente bandiera NON ITALIANA, è tenuto ad avere la Patente Nautica italiana?”

    Voi sostenete di no, essendo sufficiente quella Slovena (e perchè no, allora, l’ICC?).

    Io ritengo di si.

    In merito alla interpretazione data dalla C.d.P. di Trieste, avete un parere SCRITTO? Potrebbe condividerlo?
    Io ho inviato una PEC alla Direzione Generale del Ministero, competente in materia e sarò ben lieto di condividere la risposta UFFICIALE E FORMALE.

    1. Gentile Gian Enrico,
      stiamo convalidando i suoi commenti (ripetitivi) per educazione e per rispetto di conversazione su un tema interessante, ma c’è un limite.
      Ha ricevuto la risposta ufficiale da un Master of Yachts 500Gt e da un ufficiale di Capitaneria.
      Se per lei non vanno bene e vuole aver la ragione cerchi… cerchi e vedrà che riuscirà prima o poi a trovare qualcuno che le dice il contrario.
      Però non continui a commentare ripetendo che l’articolo inganna il lettore e che due persone (uno stretto e valido collaboratore ed un ufficiale di Capitaneria) stanno tramando contro gli interessati a conseguire la patente nautica. Le sue sono accuse gravi e le ha esposte con poca educazione, ed in questo portale si deve mantenere un certo rigore di educazione, non vogliamo questo genere di utenti. Questo è il primo ed ultimo avvertimento.

  15. Grazie per l’avvertimento.
    Ho appunto chiesto la pubblicazione di un documento “formale” che confermasse la tesi del Comandante, in quanto le parole spesso volano via…
    Incluse quelle di alcuni funzionari della C.d.P. italiana: probabilmente saprà che a fronte di verbali elevati nei confronti di imbarcazioni con bandiera belga perchè mancanti delle dotazioni di sicurezza previste per le IMBARCAZIONI ITALIANE (e dopo alcune sonore smentite in tribunale), il Comando Generale ha emesso una circolare che CHIARISCE a tutti i C.d.P. che per le dotazioni di sicurezza fa testo la “bandiera”. Per le IMBARCAZIONI appunto, non per i CITTADINI.

  16. Comunque non ho capito, se da cittadino italiano conseguo la patente nautica entro le 12 miglia in Slovenia posso condurre una classica imbarcazione da noleggio con più di 100cv in Italia?

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